autorizzazioni sanitarie

Chi apre una nuova attività affronta un ITER AUTORIZZATIVO E BUROCRATICO COMPLESSO e più l’attività da svolgere è articolata, più la complessità delle autorizzazioni aumenta in modo esponenziale.

Molte attività, infatti, hanno necessità non solo delle autorizzazioni urbanistiche e commerciali ma per caratteristiche proprie del tipo di attività da svolgere o del locale in cui vengono svolte, devono essere preventivamente autorizzate da altri enti preposti per il rilascio dei vari pareri di competenza: sia ambientali che sanitari (Regione, Città Metropolitana di Roma, ASL di Competenza). 

Vista anche l’estensione temporale di alcune delle autorizzazioni da ottenere, è FONDAMENTALE una fase approfondita di STUDIO DI FATTIBILITÀ PER PROGRAMMARE nel dettaglio tutto L’ITER AUTORIZZATIVO di una qualsiasi attività imprenditoriale.

PuntoRetail si occupa di tutte le autorizzazioni urbanistiche, commerciali, ambientali e sanitarie riguardanti locali con caratteristiche specifiche (come ad es. Locali interrati, per attività alimentari e/o sanitarie, per attività artigianali, laboratori o industrie).

PARERE IGIENICO SANITARIO   EX (“Nulla Osta Tecnico Sanitario” -NOTS)

Lo scopo del Nulla Osta ASL è quello di valutare e certificare che gli ambienti di un’attività siano conformi alle norme igieniche e sanitarie in vigore. Alcune attività necessitano di un ESAME PROGETTO, per poter avviare i lavori di costruzione ex novo o di ristrutturazione

PER SAPERNE DI PIU'

L’ESAME PROGETTO permette di avere una approvazione del nuovo ciclo lavorativo e degli impianti necessari per l’attività da avviare. Ha lo scopo di valutare e certificare che gli ambienti di un’attività siano conformi alle norme igieniche e sanitarie in vigore (linee guida ASL., circolari comunali) soprattutto in caso di cambio di destinazione d’uso presentando i seguenti documenti e rispettando i seguenti requisiti:

 

  • elaborati grafici (planimetrie generali, piante di tutti i livelli, sezioni e prospetti),
  • certificazione sulla conformità di tutti gli impianti,
  • documentazione relativa alla fornitura di acqua corrente,
  • Documentazione comprovante l’allaccio alla pubblica fognatura
  • la relazione tecnica contenente i calcoli delle portate da’aria di immissione ed estrazione in caso di ambienti con superfice aero illuminante < 1/8 della superficie calpestabile.
  • Microclima
  • Sicurezza antincendio e rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08

scia unica

Per iniziare/modificare (o in caso di subentro) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita alimentare o di Laboratorio alimentare, occorre presentare relativa SCIA UNICA in tutti i casi previsti:

  • APERTURA
  • SUBINGRESSO
  • CHIUSURA
  • TRAFERIMENTO
  • CAMBI SOCIETARI

scia alimentare

Per le attività che manipolano prodotti alimentari, VENDITA, PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE è necessaria la SCIA ALIMENTARE ovvero una notifica alla ASL competente che dichiari quale tipo di attività che si andrà ad applicare con i/o i cicli produttivi che verranno applicati. 

Si presenta: 

  • ALL’INIZIO DI UN’ATTIVITÀ contestualmente alla SCIA Commerciale anche in caso di Subingresso
  • AD OGNI CAMBIAMENTO strutturale e/o di ciclo produttivo ovvero cambio nome ditta / ragione sociale / sede legale o produttiva contestualmente alla comunicazione di variazione al Municipio di Competenza
  • ALLA CESSAZIONE O SOSPENSIONE delle attività contestualmente alla comunicazione di variazione al Municipio di Competenza.
PER SAPERNE DI PIU'

La documentazione da fornire alla ASL è legata al tipo di attività da svolgere e alla complessità del locale e verrà posta particolare attenzione nelle dichiarazioni costituenti il ciclo produttivo della attività onde evitare malintesi con il personale di vigilanza.

Attualmente non è più obbligatorio allegare una planimetria aggiornata dei locali dove si svolge l’attività ma è buona norma redigere una planimetria dettagliata con il posizionamento delle attrezzature di stoccaggio, conservazione e trasformazione degli alimenti nonché con lo schema generale degli eventuali impianti di areazione da presentare al personale della Polizia Locale o al Personale ASL in fase di sopralluogo di Vigilanza, sopralluogo obbligatorio dopo la presentazione della SCIA amministrativa.

La compilazione e la presentazione della notifica sanitaria è compito dell’OSA

La figura dell’OSA – Operatore Settore Alimentare ossia il responsabile del sistema HACCP, sistema di autocontrollo alimentare che deve aver maturato il titolo di OSA a seguito di corso abilitativo previsto dal Reg. CE 852/2004 e meglio specificato nella Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2009 n. 825.

PER SAPERNE DI PIU'

In caso di vendita di prodotti alimentari, il titolare della ditta deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti professionali disposti dalla normativa vigente.

La normativa a cui si fa riferimento è sempre dettata dall’articolo 71 del decreto legislativo 59/2010 che prevede tra le varie opzioni, di avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano (corso SAB).

PARERE IGIENICO SANITARIO – PAAP

Le attività edilizie sottoposte a tale procedimento sono: nuove costruzioni o Cambi di destinazione d’uso di fabbricati ad uso commerciale, artigianato di servizio, terziario e luoghi dove sono previsti interventi consistenti in varianti in corso d’opera, ampliamento, cambio destinazione d’uso, sopraelevazioni, accorpamenti, frazionamenti. Il suddetto parere va richiesto anche quando c’è bisogno di accreditamenti da effettuare c/o la Regione come nel caso di studi medici e poliambulatori.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ai sensi ex art 63 e 65 del D.Lgs 81/08 – utilizzo dei locali interrati o con altezza inferiore a quanto previsto dal regolamento edilizio

Parliamo di casi specifici in cui locali commerciali, laboratori o magazzini non posseggano i requisiti minimi igienici nel rispetto del regolamento di igiene ed edilizio comunali.

In generale tale richiesta di Autorizzazione in deroga viene presentate per ambienti destinati a luoghi di lavoro in questi due casi: 

  • Deroga di luoghi di lavoro posti al di sotto del piano stradale per una quota superiore al 50% ( più comunemente chiamati Locali interrati ) – art. 65 del D.Lgs 81/08
  • Deroga di Luoghi di lavoro con una altezza inferiore a quella consentita dal regolamento edilizio ( per i locali commerciali ed artigianali l’altezza minima consentita è di 3,00 ml ) – art. 63 del D.Lgs 81/08
PER SAPERNE DI PIU'

Vale la pena fare delle precisazioni sulle autorizzazioni in deroga derivanti dall’esperienza sul campo: 

  1. Le altezze minime consentite non sono le stesse per tutti gli ambienti di un luogo di lavoro. I bagni, gli antibagni, gli spogliatoi, i corridoi ed i magazzini posso avere altezza minima di 2,40 ml;
  2. Lo SPRESAL, ufficio della ASL competente per la sicurezza negli ambienti di lavoro e quindi l’organo da interpellare per il rilascio della deroga NON rilascia deroghe per altezze di ambienti di lavoro inferiori ai 2,70 ml;
  3. In caso in cui i locali presi in considerazione abbiano altezze non conformi al regolamento di igiene ma siano stati oggetto di condono edilizio rilasciato, le altezze minime a cui verrà concessa la deroga saranno rispettivamente 2,50 ml per i luoghi di lavoro e 2,20 ml per i bagni, gli antibagni, gli spogliatoi, i corridoi ed i magazzini;

Forniamo assistenza nella presentazione delle richieste per ottenere l’autorizzazione in deroga all’art. 64 e 65 del D.Lgs. 81/08 dei locali sotterranei, semisotterranei e di quelli che hanno un’altezza inferiore a m. 3,00. A tale richiesta devono adeguarsi tutte le attività lavorative alle quali siano addetti lavoratori subordinati.